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Art. 5 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale

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Art. 5 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale

1 Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni

a) la misura garantisce una effettiva riduzione degli spostamenti con l’automobile utilizzata singolarmente;

b) l’ente promotore offre garanzie di operatività del progetto a lungo termine (durata minima un anno).

2 In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, non possono essere attribuiti contributi per infrastrutture e servizi realizzati o acquistati prima della decisione.

3 L’autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.

4 Per l’ottenimento dei contributi di cui al presente decreto deve essere raggiunto un importo minimo di 1'000 franchi di contributo per ogni richiesta.

5 Ogni beneficiario può ricevere complessivamente, cumulando i contributi previsti nel presente decreto, al massimo un importo di 150'000 franchi.

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