Art. 5 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale
Art. 5 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale
1 Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni
a) la misura garantisce una effettiva riduzione degli spostamenti con l’automobile utilizzata singolarmente;
b) l’ente promotore offre garanzie di operatività del progetto a lungo termine (durata minima un anno).
2 In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, non possono essere attribuiti contributi per infrastrutture e servizi realizzati o acquistati prima della decisione.
3 L’autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.
4 Per l’ottenimento dei contributi di cui al presente decreto deve essere raggiunto un importo minimo di 1'000 franchi di contributo per ogni richiesta.
5 Ogni beneficiario può ricevere complessivamente, cumulando i contributi previsti nel presente decreto, al massimo un importo di 150'000 franchi.