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Art. 4 Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

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Art. 4 Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

1 Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere definitivo il presente progetto di Comunità tariffale.

2 Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.

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