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CH-TI
Art. 4 Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano
Art. 4 Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano
1 Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere definitivo il presente progetto di Comunità tariffale.
2 Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.
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Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano
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