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Art. 3 Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

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Art. 3 Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

1 Le spese derivanti dalla partecipazione dello Stato ai costi della Comunità sono a carico della gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti.

2 Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto sui risultati del progetto entro due anni.

3 Nel caso in cui dovesse essere approvato un aumento delle tariffe a livello federale, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il contributo del Cantone e dei comuni.

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