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Decreto legislativo concernente l’istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

1 E' istituita una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano per il periodo di prova di tre anni.

2 Il Consiglio di Stato è c ompetente a decidere la data d' inizio e a stipulare le convenzioni con le imprese di trasporto interessate allo scopo di realizzare il progetto (art. 16 e 17 LTP).

1 Le spese derivanti dalla partecipazione dello Stato ai costi della Comunità sono a carico della gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti.

2 Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto sui risultati del progetto entro due anni.

3 Nel caso in cui dovesse essere approvato un aumento delle tariffe a livello federale, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il contributo del Cantone e dei comuni.

1 Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere definitivo il presente progetto di Comunità tariffale.

2 Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.

Le opposizioni inoltrate dai Comuni di

- Ascona

- Besazio

- Capolago

- Carabietta

- Losone

- Paradiso

- Rancate

- Viganello

sono respinte ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

L' opposizione inoltrata dal comune di Gentilino è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [1]

Pubblicato nel BU 1997 , 67.

[1] Entrata in vigore: 7 febbraio 1997 - BU 1997, 67.

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