752.100
LTPUB
CH-TI
Art. 33 LTPub Legge sui trasporti pubblici (LTPub)
LTPub
Art. 33 LTPub
1 I rapporti con i Cantoni o le regioni confinanti che hanno per oggetto servizi di reciproco interesse, vengono regolati con apposite convenzioni, che devono in particolare specificare le rispettive partecipazioni finanziarie.
2 Le convenzioni sono stipulate dalle Autorità competenti a decidere sul finanziamento secondo l’articolo 26.