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Art. 33 LTPub Legge sui trasporti pubblici (LTPub)

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Art. 33 LTPub

1 I rapporti con i Cantoni o le regioni confinanti che hanno per oggetto servizi di reciproco interesse, vengono regolati con apposite convenzioni, che devono in particolare specificare le rispettive partecipazioni finanziarie.

2 Le convenzioni sono stipulate dalle Autorità competenti a decidere sul finanziamento secondo l’articolo 26.

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