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Art. 32 LTPub Legge sui trasporti pubblici (LTPub)

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Art. 32 LTPub

1 I Comuni stabiliscono consensualmente le rispettive quote di partecipazione.

2 In caso di mancato accordo o di inerzia, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato, nell’ambito dell’offerta di trasporto, in base ai vantaggi, alle prestazioni offerte, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.

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