752.100
LTPUB
CH-TI
Art. 32 LTPub Legge sui trasporti pubblici (LTPub)
LTPub
Art. 32 LTPub
1 I Comuni stabiliscono consensualmente le rispettive quote di partecipazione.
2 In caso di mancato accordo o di inerzia, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato, nell’ambito dell’offerta di trasporto, in base ai vantaggi, alle prestazioni offerte, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.