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Art. 22 LTPub Legge sui trasporti pubblici (LTPub)

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Art. 22 LTPub

[12] Il Cantone e i Comuni, per attuare l’offerta di trasporto approvata, accordano alle imprese di trasporto o ad altri enti pubblici o privati, contributi finanziari per gli investimenti e la gestione attraverso la sottoscrizione di un mandato di prestazioni.

[12] Art. modificato dalla L 25.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.

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