752.100
LTPUB
CH-TI
Art. 2 LTPub Legge sui trasporti pubblici (LTPub)
LTPub
Art. 2 LTPub
Il trasporto pubblico di persone comprende ogni servizio su strada, rotaia, funivia, funicolare e sui laghi esercitato in proprio dalla Confederazione o da altre imprese titolari di una concessione federale o di un’autorizzazione cantonale.