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Art. 2 LTPub Legge sui trasporti pubblici (LTPub)

LTPub
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Art. 2 LTPub

Il trasporto pubblico di persone comprende ogni servizio su strada, rotaia, funivia, funicolare e sui laghi esercitato in proprio dalla Confederazione o da altre imprese titolari di una concessione federale o di un’autorizzazione cantonale.

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