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751.120 RCPF CH-TI

Art. 4 RCPF Regolamento della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto (RCPF)

RCPF
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Art. 4 RCPF

1 Il Consiglio di Stato

a) è l’ente responsabile ai sensi dell’art. 23 OUMin;

b) assegna i mandati necessari per gli studi di base e l’elaborazione del PCT e del PA;

c) può delegare l’elaborazione di PRT e PA alle CRT nei singoli comprensori regionali;

d) dirime definitivamente eventuali divergenze fra i componenti delle CRT.

2 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento)

a) allestisce i PRT rispettivamente i PA;

b) assicura il coordinamento intercantonale e con le regioni transfrontaliere confinanti;

c) può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei settori;

d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c

1. promuove l’elaborazione dei PA e li coordina tra loro;

2. incassa la quota di partecipazione comunale per l’elaborazione e l’attuazione di PRT e PA;

3. partecipa nel quadro dei gruppi politici e tecnici all’elaborazione del PCT e del PA;

e) propone al Consiglio di Stato l’adozione dei PRT rispettivamente dei PA.

3 La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (di seguito DSTM), con la collaborazione della Divisione delle costruzioni (di seguito DC)

a) coordina lo sviluppo della mobilità e quello degli insediamenti, coerentemente con il piano direttore cantonale;

b) verifica, congiuntamente alle CRT, l’attuazione delle misure definite nei PA nella loro attuazione in relazione ai costi d’investimento (monitoraggio);

c) può delegare alle CRT la procedura di informazione e consultazione ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale;

d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c, segue l’attuazione dei compiti delegati e verifica il rispetto dei termini stabiliti dal programma di lavoro.

4 La CRT

a) rappresenta tutti i Comuni della CRT nei confronti del Consiglio di Stato per tutti i temi concernenti il suo campo d’attività;

b) accompagna il Dipartimento nell’allestimento del PCT e del PA o, se così delegato, gli propone il progetto di PRT o PA, collaborando con la DSTM e con i mandatari incaricati dal Consiglio di Stato;

c) raccoglie il consenso tra i Comuni per l’allestimento del PA, la concretizzazione delle strategie in esso contenute e i provvedimenti necessari per attuarle;

d) propone le misure d’interesse locale efficaci per l’agglomerato;

e) attesta che i Comuni si sono impegnati ad attuare nell’ambito delle proprie competenze il PA o il PCT;

f) con l’accordo del Consiglio di Stato, può assumere la responsabilità di singole misure d’interesse regionale o locale, provvedendo alla loro progettazione, realizzazione e gestione;

g) collabora con il Dipartimento affinché la progettazione e la realizzazione delle opere di rilevanza cantonale e regionale siano sostenute a livello locale;

h) propone al Consiglio di Stato l’offerta di trasporto, conformemente all’articolo 10 della legge sui trasporti pubblici;

i) formula i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (articolo 37 capoverso 1 della legge sui trasporti pubblici);

j) elabora e adotta i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e li trasmette ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione.

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