Art. 4 RCPF Regolamento della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto (RCPF)
Art. 4 RCPF
1 Il Consiglio di Stato
a) è l’ente responsabile ai sensi dell’art. 23 OUMin;
b) assegna i mandati necessari per gli studi di base e l’elaborazione del PCT e del PA;
c) può delegare l’elaborazione di PRT e PA alle CRT nei singoli comprensori regionali;
d) dirime definitivamente eventuali divergenze fra i componenti delle CRT.
2 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento)
a) allestisce i PRT rispettivamente i PA;
b) assicura il coordinamento intercantonale e con le regioni transfrontaliere confinanti;
c) può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei settori;
d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c
1. promuove l’elaborazione dei PA e li coordina tra loro;
2. incassa la quota di partecipazione comunale per l’elaborazione e l’attuazione di PRT e PA;
3. partecipa nel quadro dei gruppi politici e tecnici all’elaborazione del PCT e del PA;
e) propone al Consiglio di Stato l’adozione dei PRT rispettivamente dei PA.
3 La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (di seguito DSTM), con la collaborazione della Divisione delle costruzioni (di seguito DC)
a) coordina lo sviluppo della mobilità e quello degli insediamenti, coerentemente con il piano direttore cantonale;
b) verifica, congiuntamente alle CRT, l’attuazione delle misure definite nei PA nella loro attuazione in relazione ai costi d’investimento (monitoraggio);
c) può delegare alle CRT la procedura di informazione e consultazione ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale;
d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c, segue l’attuazione dei compiti delegati e verifica il rispetto dei termini stabiliti dal programma di lavoro.
4 La CRT
a) rappresenta tutti i Comuni della CRT nei confronti del Consiglio di Stato per tutti i temi concernenti il suo campo d’attività;
b) accompagna il Dipartimento nell’allestimento del PCT e del PA o, se così delegato, gli propone il progetto di PRT o PA, collaborando con la DSTM e con i mandatari incaricati dal Consiglio di Stato;
c) raccoglie il consenso tra i Comuni per l’allestimento del PA, la concretizzazione delle strategie in esso contenute e i provvedimenti necessari per attuarle;
d) propone le misure d’interesse locale efficaci per l’agglomerato;
e) attesta che i Comuni si sono impegnati ad attuare nell’ambito delle proprie competenze il PA o il PCT;
f) con l’accordo del Consiglio di Stato, può assumere la responsabilità di singole misure d’interesse regionale o locale, provvedendo alla loro progettazione, realizzazione e gestione;
g) collabora con il Dipartimento affinché la progettazione e la realizzazione delle opere di rilevanza cantonale e regionale siano sostenute a livello locale;
h) propone al Consiglio di Stato l’offerta di trasporto, conformemente all’articolo 10 della legge sui trasporti pubblici;
i) formula i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (articolo 37 capoverso 1 della legge sui trasporti pubblici);
j) elabora e adotta i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e li trasmette ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione.