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751.120 RCPF CH-TI

Regolamento della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto (RCPF) (RCPF)

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

RCPF

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e servizi di trasporto.

RCPF

1 Per gli agglomerati ai sensi dell’OPTA, il programma di agglomerato (di seguito PA) costituisce il piano cantonale dei trasporti (di seguito PCT) per il rispettivo comprensorio regionale.

2 Per i contenuti e l’allestimento del PA fanno stato le disposizioni federali in materia.

RCPF

1 Le Commissioni regionali dei trasporti (CRT) sono corporazioni di diritto pubblico composte di Comuni.

2 Sono costituite le seguenti Commissioni regionali dei trasporti (CRT)

a) Mendrisiotto

b) Luganese

c) Locarnese

d) Bellinzonese

e) Tre Valli.

RCPF

1 Il Consiglio di Stato

a) è l’ente responsabile ai sensi dell’art. 23 OUMin;

b) assegna i mandati necessari per gli studi di base e l’elaborazione del PCT e del PA;

c) può delegare l’elaborazione di PRT e PA alle CRT nei singoli comprensori regionali;

d) dirime definitivamente eventuali divergenze fra i componenti delle CRT.

2 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento)

a) allestisce i PRT rispettivamente i PA;

b) assicura il coordinamento intercantonale e con le regioni transfrontaliere confinanti;

c) può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei settori;

d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c

1. promuove l’elaborazione dei PA e li coordina tra loro;

2. incassa la quota di partecipazione comunale per l’elaborazione e l’attuazione di PRT e PA;

3. partecipa nel quadro dei gruppi politici e tecnici all’elaborazione del PCT e del PA;

e) propone al Consiglio di Stato l’adozione dei PRT rispettivamente dei PA.

3 La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (di seguito DSTM), con la collaborazione della Divisione delle costruzioni (di seguito DC)

a) coordina lo sviluppo della mobilità e quello degli insediamenti, coerentemente con il piano direttore cantonale;

b) verifica, congiuntamente alle CRT, l’attuazione delle misure definite nei PA nella loro attuazione in relazione ai costi d’investimento (monitoraggio);

c) può delegare alle CRT la procedura di informazione e consultazione ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale;

d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c, segue l’attuazione dei compiti delegati e verifica il rispetto dei termini stabiliti dal programma di lavoro.

4 La CRT

a) rappresenta tutti i Comuni della CRT nei confronti del Consiglio di Stato per tutti i temi concernenti il suo campo d’attività;

b) accompagna il Dipartimento nell’allestimento del PCT e del PA o, se così delegato, gli propone il progetto di PRT o PA, collaborando con la DSTM e con i mandatari incaricati dal Consiglio di Stato;

c) raccoglie il consenso tra i Comuni per l’allestimento del PA, la concretizzazione delle strategie in esso contenute e i provvedimenti necessari per attuarle;

d) propone le misure d’interesse locale efficaci per l’agglomerato;

e) attesta che i Comuni si sono impegnati ad attuare nell’ambito delle proprie competenze il PA o il PCT;

f) con l’accordo del Consiglio di Stato, può assumere la responsabilità di singole misure d’interesse regionale o locale, provvedendo alla loro progettazione, realizzazione e gestione;

g) collabora con il Dipartimento affinché la progettazione e la realizzazione delle opere di rilevanza cantonale e regionale siano sostenute a livello locale;

h) propone al Consiglio di Stato l’offerta di trasporto, conformemente all’articolo 10 della legge sui trasporti pubblici;

i) formula i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (articolo 37 capoverso 1 della legge sui trasporti pubblici);

j) elabora e adotta i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e li trasmette ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione.

RCPF

1 Nei comprensori dove i Comuni sono troppo numerosi per essere rappresentati tutti nella CRT, vengono costituiti i settori, formati dai rispettivi Comuni e dalle Associazioni dei Comuni.

2 Per garantire un miglior coordinamento con le politiche regionali di sviluppo, nelle CRT possono partecipare gli Enti regionali per lo sviluppo (di seguito ERS) con ruolo consultivo.

3 L’allegato alla presente legge stabilisce i comprensori regionali, la composizione e il numero dei membri e l’eventuale suddivisione in settori.

RCPF

1 I membri di pertinenza dei Comuni sono designati dai Municipi.

2 I membri di pertinenza di settori che comprendono più Comuni sono designati dall’As ­ semblea del settore.

3 Di regola, i membri sono scelti fra i municipali.

RCPF

1 L’Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Comune del settore, designato dal Municipio e scelto tra i propri membri.

2 Quando il settore coincide con il territorio di un solo Comune, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono esercitati dal Municipio.

3 Quando il settore coincide con due Comuni, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono esercitati dai rispettivi Municipi, rappresentati entrambi da due Municipali.

4 L’Assemblea si costituisce di regola entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali e delibera a maggioranza semplice.

5 I Comuni interessati possono delegare i compiti e le funzioni dell’Assemblea di settore a un’Associazione dei Comuni se il perimetro del settore coincide con quello della sua attività.

RCPF

L’Assemblea ha il compito di

a) nominare il proprio Presidente;

b) designare i suoi rappresentanti nella CRT;

c) individuare i problemi connessi alla mobilità del settore e proporre la priorità degli interventi;

d) esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;

e) provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.

RCPF

1 La CRT si costituisce entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.

2 Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

3 La CRT nomina il proprio presidente e vice-presidente; può nominare al suo interno un Comitato organizzativo.

4 La CRT designa un organo incaricato della revisione dei conti.

RCPF

1 Le spese di funzionamento delle CRT e della sua segreteria sono a carico dei Comuni membri, che, su proposta della rispettiva CRT, se le ripartiscono consensualmente.

2 In caso di disaccordo decide definitivamente il Consiglio di Stato in base alla loro popolazione.

RCPF

È abrogato il regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 10 luglio 2001.

RCPF

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore [1] .

Pubblicata nel BU 2026 , 193.

[1] Entrata in vigore: 26 giugno 2026 - BU 2026, 193.

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