Regolamento della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto (RCPF) (RCPF)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e servizi di trasporto.
1 Per gli agglomerati ai sensi dell’OPTA, il programma di agglomerato (di seguito PA) costituisce il piano cantonale dei trasporti (di seguito PCT) per il rispettivo comprensorio regionale.
2 Per i contenuti e l’allestimento del PA fanno stato le disposizioni federali in materia.
1 Le Commissioni regionali dei trasporti (CRT) sono corporazioni di diritto pubblico composte di Comuni.
2 Sono costituite le seguenti Commissioni regionali dei trasporti (CRT)
a) Mendrisiotto
b) Luganese
c) Locarnese
d) Bellinzonese
e) Tre Valli.
1 Il Consiglio di Stato
a) è l’ente responsabile ai sensi dell’art. 23 OUMin;
b) assegna i mandati necessari per gli studi di base e l’elaborazione del PCT e del PA;
c) può delegare l’elaborazione di PRT e PA alle CRT nei singoli comprensori regionali;
d) dirime definitivamente eventuali divergenze fra i componenti delle CRT.
2 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento)
a) allestisce i PRT rispettivamente i PA;
b) assicura il coordinamento intercantonale e con le regioni transfrontaliere confinanti;
c) può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei settori;
d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c
1. promuove l’elaborazione dei PA e li coordina tra loro;
2. incassa la quota di partecipazione comunale per l’elaborazione e l’attuazione di PRT e PA;
3. partecipa nel quadro dei gruppi politici e tecnici all’elaborazione del PCT e del PA;
e) propone al Consiglio di Stato l’adozione dei PRT rispettivamente dei PA.
3 La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (di seguito DSTM), con la collaborazione della Divisione delle costruzioni (di seguito DC)
a) coordina lo sviluppo della mobilità e quello degli insediamenti, coerentemente con il piano direttore cantonale;
b) verifica, congiuntamente alle CRT, l’attuazione delle misure definite nei PA nella loro attuazione in relazione ai costi d’investimento (monitoraggio);
c) può delegare alle CRT la procedura di informazione e consultazione ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale;
d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c, segue l’attuazione dei compiti delegati e verifica il rispetto dei termini stabiliti dal programma di lavoro.
4 La CRT
a) rappresenta tutti i Comuni della CRT nei confronti del Consiglio di Stato per tutti i temi concernenti il suo campo d’attività;
b) accompagna il Dipartimento nell’allestimento del PCT e del PA o, se così delegato, gli propone il progetto di PRT o PA, collaborando con la DSTM e con i mandatari incaricati dal Consiglio di Stato;
c) raccoglie il consenso tra i Comuni per l’allestimento del PA, la concretizzazione delle strategie in esso contenute e i provvedimenti necessari per attuarle;
d) propone le misure d’interesse locale efficaci per l’agglomerato;
e) attesta che i Comuni si sono impegnati ad attuare nell’ambito delle proprie competenze il PA o il PCT;
f) con l’accordo del Consiglio di Stato, può assumere la responsabilità di singole misure d’interesse regionale o locale, provvedendo alla loro progettazione, realizzazione e gestione;
g) collabora con il Dipartimento affinché la progettazione e la realizzazione delle opere di rilevanza cantonale e regionale siano sostenute a livello locale;
h) propone al Consiglio di Stato l’offerta di trasporto, conformemente all’articolo 10 della legge sui trasporti pubblici;
i) formula i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (articolo 37 capoverso 1 della legge sui trasporti pubblici);
j) elabora e adotta i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e li trasmette ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione.
Le deleghe sono conferite mediante convenzione che ne determina i limiti e i contenuti.
1 Nei comprensori dove i Comuni sono troppo numerosi per essere rappresentati tutti nella CRT, vengono costituiti i settori, formati dai rispettivi Comuni e dalle Associazioni dei Comuni.
2 Per garantire un miglior coordinamento con le politiche regionali di sviluppo, nelle CRT possono partecipare gli Enti regionali per lo sviluppo (di seguito ERS) con ruolo consultivo.
3 L’allegato alla presente legge stabilisce i comprensori regionali, la composizione e il numero dei membri e l’eventuale suddivisione in settori.
1 I membri di pertinenza dei Comuni sono designati dai Municipi.
2 I membri di pertinenza di settori che comprendono più Comuni sono designati dall’As semblea del settore.
3 Di regola, i membri sono scelti fra i municipali.
1 L’Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Comune del settore, designato dal Municipio e scelto tra i propri membri.
2 Quando il settore coincide con il territorio di un solo Comune, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono esercitati dal Municipio.
3 Quando il settore coincide con due Comuni, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono esercitati dai rispettivi Municipi, rappresentati entrambi da due Municipali.
4 L’Assemblea si costituisce di regola entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali e delibera a maggioranza semplice.
5 I Comuni interessati possono delegare i compiti e le funzioni dell’Assemblea di settore a un’Associazione dei Comuni se il perimetro del settore coincide con quello della sua attività.
L’Assemblea ha il compito di
a) nominare il proprio Presidente;
b) designare i suoi rappresentanti nella CRT;
c) individuare i problemi connessi alla mobilità del settore e proporre la priorità degli interventi;
d) esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;
e) provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.
1 La CRT si costituisce entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
2 Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
3 La CRT nomina il proprio presidente e vice-presidente; può nominare al suo interno un Comitato organizzativo.
4 La CRT designa un organo incaricato della revisione dei conti.
1 Le spese di funzionamento delle CRT e della sua segreteria sono a carico dei Comuni membri, che, su proposta della rispettiva CRT, se le ripartiscono consensualmente.
2 In caso di disaccordo decide definitivamente il Consiglio di Stato in base alla loro popolazione.
È abrogato il regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 10 luglio 2001.
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore [1] .
Pubblicata nel BU 2026 , 193.
[1] Entrata in vigore: 26 giugno 2026 - BU 2026, 193.