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Art. 9 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

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Art. 9 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

1 Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio.

2 Le domande devono indicare

a) il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente oppure il nome, la sede e l’indirizzo della ditta;

b) le motivazioni del bisogno per il collegamento richiesto;

c) una cartina topografica 1:25’000 indicante l’itinerario e le fermate;

d) i periodi d’esercizio (annuale, stagionale, periodico);

e) il trasportatore incaricato;

f) la data prevista di inizio del servizio;

g) la durata desiderata dell’autorizzazione;

h) gli orari e le tariffe.

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