751.110
CH-TI
Art. 9 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
Art. 9 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
1 Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio.
2 Le domande devono indicare
a) il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente oppure il nome, la sede e l’indirizzo della ditta;
b) le motivazioni del bisogno per il collegamento richiesto;
c) una cartina topografica 1:25’000 indicante l’itinerario e le fermate;
d) i periodi d’esercizio (annuale, stagionale, periodico);
e) il trasportatore incaricato;
f) la data prevista di inizio del servizio;
g) la durata desiderata dell’autorizzazione;
h) gli orari e le tariffe.