Legislator Giurisprudenza & Legislazione
751.110 CH-TI

Art. 8 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

Apri la fonte ufficiale Atto completo (17 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

1 Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali.

2 La Sezione della mobilità è competente per

a) lo svolgimento della procedura di consultazione;

b) il trasferimento, la modifica o il rinnovo delle autorizzazioni;

c) l’autorizzazione di rinuncia all’esercizio;

d) la riscossione delle tasse.

← Art. 7 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Art. 9 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →