751.110
CH-TI
Art. 8 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
Art. 8 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
1 Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali.
2 La Sezione della mobilità è competente per
a) lo svolgimento della procedura di consultazione;
b) il trasferimento, la modifica o il rinnovo delle autorizzazioni;
c) l’autorizzazione di rinuncia all’esercizio;
d) la riscossione delle tasse.