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Art. 7 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

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Art. 7 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

L’autorizzazione può essere revocata, totalmente o parzialmente, se

a) le condizioni per il rilascio non sono più adempiute;

b) sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli oneri.

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