751.110
CH-TI
Art. 4 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
Art. 4 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
1 Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando
a) non comporta un’importante concorrenza per le imprese pubbliche di trasporto esistenti;
b) non vi si oppongono interessi importanti in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente;
c) è garantita l’osservanza delle prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
2 Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.