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Art. 4 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

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Art. 4 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

1 Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando

a) non comporta un’importante concorrenza per le imprese pubbliche di trasporto esistenti;

b) non vi si oppongono interessi importanti in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente;

c) è garantita l’osservanza delle prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2 Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.

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