Legislator Giurisprudenza & Legislazione
751.110 CH-TI

Art. 3 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

Apri la fonte ufficiale Atto completo (17 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

È necessaria un’autorizzazione per

a) le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane consecutive;

b) il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;

c) le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;

d) il trasporto di scolari;

e) il trasporto di operai;

f) il trasporto per conto proprio;

g) le corse nell’ambito di un servizio ausiliario;

h) le corse di sola andata;

i) le corse pendolari con alloggio.

← Art. 2 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Art. 4 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →