751.110
CH-TI
Art. 3 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
Art. 3 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
È necessaria un’autorizzazione per
a) le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane consecutive;
b) il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;
c) le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;
d) il trasporto di scolari;
e) il trasporto di operai;
f) il trasporto per conto proprio;
g) le corse nell’ambito di un servizio ausiliario;
h) le corse di sola andata;
i) le corse pendolari con alloggio.