751.110
CH-TI
Art. 14 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
Art. 14 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
1 Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]
[1] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.