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Art. 14 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

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Art. 14 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

1 Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]

[1] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.

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