751.110
CH-TI
Art. 13 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
Art. 13 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
1 Vengono riscosse le seguenti tasse per
a) il rilascio dell’autorizzazione fr. 500.--;
b) il rinnovo dell’autorizzazione fr. 350.--;
c) la modifica dell’autorizzazione in seguito
ad estensione della linea fr. 500.--;
d) la modifica dell’autorizzazione in casi diversi
da quelli previsti dalla lettera c fr. 250.--;
e) il trasferimento dell’autorizzazione fr. 250.--;
f) il rilascio dell’autorizzazione per servizi sostitutivi
che coprono unicamente una parte dell’offerta fr. 250.--.
2 Non si prelevano tasse per le autorizzazioni di trasporto di scolari.