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Art. 13 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

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Art. 13 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

1 Vengono riscosse le seguenti tasse per

a) il rilascio dell’autorizzazione fr. 500.--;

b) il rinnovo dell’autorizzazione fr. 350.--;

c) la modifica dell’autorizzazione in seguito

ad estensione della linea fr. 500.--;

d) la modifica dell’autorizzazione in casi diversi

da quelli previsti dalla lettera c fr. 250.--;

e) il trasferimento dell’autorizzazione fr. 250.--;

f) il rilascio dell’autorizzazione per servizi sostitutivi

che coprono unicamente una parte dell’offerta fr. 250.--.

2 Non si prelevano tasse per le autorizzazioni di trasporto di scolari.

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