751.110
CH-TI
Art. 10 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
Art. 10 Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
1 Prima del rilascio dell’autorizzazione, sono consultati i servizi cantonali interessati, le autorità locali e le imprese di trasporto pubblico operanti nella zona.
2 Il rinnovo, la modifica o il trasferimento delle autorizzazioni può avvenire d’ufficio, sentito il committente, con la sola notifica al detentore, qualora non siano intervenuti cambiamenti sostanziali nell’organizzazione del servizio e nell’organizzazione dei trasporti pubblici nella zona interessata.
3 Tutte le imprese di trasporto pubblico e gli enti pubblici possono in ogni momento richiedere alla Sezione della mobilità l’elenco delle autorizzazioni in vigore.