Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
Il Dipartimento del territorio è incaricato dell’esecuzione dell’art. 5a della Legge sui trasporti pubblici.
Il diritto di trasportare viaggiatori regolarmente ed a titolo professionale può essere conferito mediante concessioni o autorizzazioni.
È necessaria un’autorizzazione per
a) le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane consecutive;
b) il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;
c) le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;
d) il trasporto di scolari;
e) il trasporto di operai;
f) il trasporto per conto proprio;
g) le corse nell’ambito di un servizio ausiliario;
h) le corse di sola andata;
i) le corse pendolari con alloggio.
1 Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando
a) non comporta un’importante concorrenza per le imprese pubbliche di trasporto esistenti;
b) non vi si oppongono interessi importanti in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente;
c) è garantita l’osservanza delle prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
2 Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.
Le autorizzazioni sono concesse per un periodo massimo di dieci anni.
1 Un’autorizzazione può essere trasferita o modificata a richiesta del titolare.
2 Il titolare può rinunciare all’autorizzazione in qualsiasi momento, mediante preavviso di due mesi notificato in forma scritta alla Sezione della mobilità.
L’autorizzazione può essere revocata, totalmente o parzialmente, se
a) le condizioni per il rilascio non sono più adempiute;
b) sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli oneri.
1 Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali.
2 La Sezione della mobilità è competente per
a) lo svolgimento della procedura di consultazione;
b) il trasferimento, la modifica o il rinnovo delle autorizzazioni;
c) l’autorizzazione di rinuncia all’esercizio;
d) la riscossione delle tasse.
1 Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio.
2 Le domande devono indicare
a) il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente oppure il nome, la sede e l’indirizzo della ditta;
b) le motivazioni del bisogno per il collegamento richiesto;
c) una cartina topografica 1:25’000 indicante l’itinerario e le fermate;
d) i periodi d’esercizio (annuale, stagionale, periodico);
e) il trasportatore incaricato;
f) la data prevista di inizio del servizio;
g) la durata desiderata dell’autorizzazione;
h) gli orari e le tariffe.
1 Prima del rilascio dell’autorizzazione, sono consultati i servizi cantonali interessati, le autorità locali e le imprese di trasporto pubblico operanti nella zona.
2 Il rinnovo, la modifica o il trasferimento delle autorizzazioni può avvenire d’ufficio, sentito il committente, con la sola notifica al detentore, qualora non siano intervenuti cambiamenti sostanziali nell’organizzazione del servizio e nell’organizzazione dei trasporti pubblici nella zona interessata.
3 Tutte le imprese di trasporto pubblico e gli enti pubblici possono in ogni momento richiedere alla Sezione della mobilità l’elenco delle autorizzazioni in vigore.
1 Tutti i veicoli devono essere tenuti costantemente in buono stato e conformi alla legislazione sulla circolazione stradale.
2 Salvo i veicoli sottoposti al controllo dell’Ufficio federale dei trasporti, i veicoli utilizzati sono esaminati e controllati dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, secondo quanto stabilito dall’OECTV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).
I conducenti devono essere in possesso del permesso di guida corrispondente alla categoria del veicolo utilizzato e conforme alla legislazione federale.
1 Vengono riscosse le seguenti tasse per
a) il rilascio dell’autorizzazione fr. 500.--;
b) il rinnovo dell’autorizzazione fr. 350.--;
c) la modifica dell’autorizzazione in seguito
ad estensione della linea fr. 500.--;
d) la modifica dell’autorizzazione in casi diversi
da quelli previsti dalla lettera c fr. 250.--;
e) il trasferimento dell’autorizzazione fr. 250.--;
f) il rilascio dell’autorizzazione per servizi sostitutivi
che coprono unicamente una parte dell’offerta fr. 250.--.
2 Non si prelevano tasse per le autorizzazioni di trasporto di scolari.
1 Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]
[1] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
Le sanzioni concernenti le infrazioni al diritto di trasporto delle persone sono di competenza della Confederazione.
Il Dipartimento del territorio, tramite la Sezione della mobilità, è incaricato di allestire i preavvisi richiesti dall’Ufficio federale dei trasporti relativi alle concessioni federali.
1 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 È abrogato il Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto del 14 dicembre 1999.
Pubblicat o nel BU 2007 , 31.