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Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

Il Dipartimento del territorio è incaricato dell’esecuzione dell’art. 5a della Legge sui trasporti pubblici.

Il diritto di trasportare viaggiatori regolarmente ed a titolo professionale può essere conferito mediante concessioni o autorizzazioni.

È necessaria un’autorizzazione per

a) le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane consecutive;

b) il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;

c) le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;

d) il trasporto di scolari;

e) il trasporto di operai;

f) il trasporto per conto proprio;

g) le corse nell’ambito di un servizio ausiliario;

h) le corse di sola andata;

i) le corse pendolari con alloggio.

1 Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando

a) non comporta un’importante concorrenza per le imprese pubbliche di trasporto esistenti;

b) non vi si oppongono interessi importanti in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente;

c) è garantita l’osservanza delle prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2 Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.

1 Un’autorizzazione può essere trasferita o modificata a richiesta del titolare.

2 Il titolare può rinunciare all’autorizzazione in qualsiasi momento, mediante preavviso di due mesi notificato in forma scritta alla Sezione della mobilità.

L’autorizzazione può essere revocata, totalmente o parzialmente, se

a) le condizioni per il rilascio non sono più adempiute;

b) sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli oneri.

1 Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali.

2 La Sezione della mobilità è competente per

a) lo svolgimento della procedura di consultazione;

b) il trasferimento, la modifica o il rinnovo delle autorizzazioni;

c) l’autorizzazione di rinuncia all’esercizio;

d) la riscossione delle tasse.

1 Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio.

2 Le domande devono indicare

a) il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente oppure il nome, la sede e l’indirizzo della ditta;

b) le motivazioni del bisogno per il collegamento richiesto;

c) una cartina topografica 1:25’000 indicante l’itinerario e le fermate;

d) i periodi d’esercizio (annuale, stagionale, periodico);

e) il trasportatore incaricato;

f) la data prevista di inizio del servizio;

g) la durata desiderata dell’autorizzazione;

h) gli orari e le tariffe.

1 Prima del rilascio dell’autorizzazione, sono consultati i servizi cantonali interessati, le autorità locali e le imprese di trasporto pubblico operanti nella zona.

2 Il rinnovo, la modifica o il trasferimento delle autorizzazioni può avvenire d’ufficio, sentito il committente, con la sola notifica al detentore, qualora non siano intervenuti cambiamenti sostanziali nell’organizzazione del servizio e nell’organizzazione dei trasporti pubblici nella zona interessata.

3 Tutte le imprese di trasporto pubblico e gli enti pubblici possono in ogni momento richiedere alla Sezione della mobilità l’elenco delle autorizzazioni in vigore.

1 Tutti i veicoli devono essere tenuti costantemente in buono stato e conformi alla legislazione sulla circolazione stradale.

2 Salvo i veicoli sottoposti al controllo dell’Ufficio federale dei trasporti, i veicoli utilizzati sono esaminati e controllati dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, secondo quanto stabilito dall’OECTV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

I conducenti devono essere in possesso del permesso di guida corrispondente alla categoria del veicolo utilizzato e conforme alla legislazione federale.

1 Vengono riscosse le seguenti tasse per

a) il rilascio dell’autorizzazione fr. 500.--;

b) il rinnovo dell’autorizzazione fr. 350.--;

c) la modifica dell’autorizzazione in seguito

ad estensione della linea fr. 500.--;

d) la modifica dell’autorizzazione in casi diversi

da quelli previsti dalla lettera c fr. 250.--;

e) il trasferimento dell’autorizzazione fr. 250.--;

f) il rilascio dell’autorizzazione per servizi sostitutivi

che coprono unicamente una parte dell’offerta fr. 250.--.

2 Non si prelevano tasse per le autorizzazioni di trasporto di scolari.

1 Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]

[1] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.

Le sanzioni concernenti le infrazioni al diritto di trasporto delle persone sono di competenza della Confederazione.

Il Dipartimento del territorio, tramite la Sezione della mobilità, è incaricato di allestire i preavvisi richiesti dall’Ufficio federale dei trasporti relativi alle concessioni federali.

1 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2 È abrogato il Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto del 14 dicembre 1999.

Pubblicat o nel BU 2007 , 31.

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