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CH-TI
Art. 9 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
Art. 9 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
1 Le spese di funzionamento delle CRT sono a carico dei comuni membri che se le ripartiscono consensualmente.
2 In caso di mancato accordo la ripartizione è stabilita in base alla loro popolazione.
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Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
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