Legislator Giurisprudenza & Legislazione
751.100 CH-TI

Art. 9 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

Apri la fonte ufficiale Atto completo (14 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 9 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

1 Le spese di funzionamento delle CRT sono a carico dei comuni membri che se le ripartiscono consensualmente.

2 In caso di mancato accordo la ripartizione è stabilita in base alla loro popolazione.

← Art. 8 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 10 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →