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Art. 8 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

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Art. 8 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

1 Il PCT può essere modificato in ogni tempo con la procedura prevista per la sua adozione.

2 Modiche di marginale importanza sono disposte dal Consiglio di Stato, previa consultazione della CRT; gli interessati sono tempestivamente informati.

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