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Art. 5 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

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Art. 5 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

1 Il PCT è allestito dal Consiglio di S tato, il quale può delegarne l' elaborazione alle CRT, nei singoli comprensori regionali.

2 I comuni, le imprese di trasporto e gli enti interessati devono essere preventivamente informati.

3 Il Dipartimento assicura il coordinamento del progetto a livello interregionale.

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