Legislator Giurisprudenza & Legislazione
751.100 CH-TI

Art. 4 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

Apri la fonte ufficiale Atto completo (14 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

Il PCT indica

a) gli obiettivi della politica globale in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto a livello interregionale e regionale;

b) l' analisi attuale e la prevedibile evoluzione della domanda di infrastrutture e di servizi di trasporto idonei a soddisfarla;

c) gli obiettivi di risanamento ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) a livello interregionale e regionale con i relativi termini di attuazione;

d) gli indirizzi di politica urbanistica;

e) le priorità realizzative degli interventi;

f) la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni ed altri enti interessati;

g) la valutazione quadro delle risorse da destinare alla politica in materia di infrastrutture di servizi di trasporto.

← Art. 3 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 5 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →