751.100
CH-TI
Art. 4 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
Art. 4 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
Il PCT indica
a) gli obiettivi della politica globale in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto a livello interregionale e regionale;
b) l' analisi attuale e la prevedibile evoluzione della domanda di infrastrutture e di servizi di trasporto idonei a soddisfarla;
c) gli obiettivi di risanamento ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) a livello interregionale e regionale con i relativi termini di attuazione;
d) gli indirizzi di politica urbanistica;
e) le priorità realizzative degli interventi;
f) la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni ed altri enti interessati;
g) la valutazione quadro delle risorse da destinare alla politica in materia di infrastrutture di servizi di trasporto.
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Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
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