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CH-TI
Art. 2 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
Art. 2 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
1 Il Consiglio di Stato costituisce le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito CRT) quali organi operanti nei rispettivi comprensori.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce, per regolamento, la loro competenza territoriale e materiale, le modalità di nomina e di funzionamento nonché il numero dei membri da designare da parte degli enti interessati.
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Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto
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