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Art. 14 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

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Art. 14 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato di modifica di leggi, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [3]

Pubblicat a nel BU 1997 , 183.

[3] Entrata in vigore: 25 aprile 1997 - BU 1997, 183.

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