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Art. 11 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

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Art. 11 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

1 Il Consiglio di Stato, sentite le CRT, stabilisce la quota globale del contributo a carico dei comuni, in funzione dei loro interessi e della loro capacità finanziaria.

2 I comuni, coordinati dalle CRT, stabiliscono consensualmente il riparto interno della loro quota globale di partecipazione.

3 In caso di mancato accordo, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato in base ai vantaggi, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.

4 Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]

[1] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.

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