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Art. 10 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

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Art. 10 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

1 Le spese per l' elaborazione del PCT e per la realizzazione delle opere sono assunte dal Cantone, dedotti gli eventuali sussidi della Confederazione e le partecipazioni di terzi.

2 I comuni dei comprensori interessati sono tenuti a contribuire a tali spese fino ad un massimo del 50%.

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