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Art. 1 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

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Art. 1 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

La presente legge ha lo scopo di unificare i sistemi di finanziamento previsti dalle leggi sulle strade (Lstr.), sui trasporti pubblici (LTP) e sui percorsi pedonali e sentieri (LCPS), al fine di elaborare la pianificazione cantonale dei trasporti (PCT) e realizzare le relative opere.

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