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Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (14)

Art. 1 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 2 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 3 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 4 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 5 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 6 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 7 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 8 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 9 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 10 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 11 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 12 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 13 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto Art. 14 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

Testo normativo (14 Articoli)

La presente legge ha lo scopo di unificare i sistemi di finanziamento previsti dalle leggi sulle strade (Lstr.), sui trasporti pubblici (LTP) e sui percorsi pedonali e sentieri (LCPS), al fine di elaborare la pianificazione cantonale dei trasporti (PCT) e realizzare le relative opere.

1 Il Consiglio di Stato costituisce le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito CRT) quali organi operanti nei rispettivi comprensori.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce, per regolamento, la loro competenza territoriale e materiale, le modalità di nomina e di funzionamento nonché il numero dei membri da designare da parte degli enti interessati.

1 Il PCT è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei trasporti, g arantendo il coordinamento e l' integrazione con le procedure speciali.

2 Il PCT può essere elaborato ed approvato a tappe per singoli comprensori regionali.

Il PCT indica

a) gli obiettivi della politica globale in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto a livello interregionale e regionale;

b) l' analisi attuale e la prevedibile evoluzione della domanda di infrastrutture e di servizi di trasporto idonei a soddisfarla;

c) gli obiettivi di risanamento ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) a livello interregionale e regionale con i relativi termini di attuazione;

d) gli indirizzi di politica urbanistica;

e) le priorità realizzative degli interventi;

f) la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni ed altri enti interessati;

g) la valutazione quadro delle risorse da destinare alla politica in materia di infrastrutture di servizi di trasporto.

1 Il PCT è allestito dal Consiglio di S tato, il quale può delegarne l' elaborazione alle CRT, nei singoli comprensori regionali.

2 I comuni, le imprese di trasporto e gli enti interessati devono essere preventivamente informati.

3 Il Dipartimento assicura il coordinamento del progetto a livello interregionale.

Il PCT viene trasmesso ai comuni, alle imprese di trasporto ed agli enti interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di due mesi.

Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla legge cantonale sulla pianificazione del territorio.

1 Il PCT può essere modificato in ogni tempo con la procedura prevista per la sua adozione.

2 Modiche di marginale importanza sono disposte dal Consiglio di Stato, previa consultazione della CRT; gli interessati sono tempestivamente informati.

1 Le spese di funzionamento delle CRT sono a carico dei comuni membri che se le ripartiscono consensualmente.

2 In caso di mancato accordo la ripartizione è stabilita in base alla loro popolazione.

1 Le spese per l' elaborazione del PCT e per la realizzazione delle opere sono assunte dal Cantone, dedotti gli eventuali sussidi della Confederazione e le partecipazioni di terzi.

2 I comuni dei comprensori interessati sono tenuti a contribuire a tali spese fino ad un massimo del 50%.

1 Il Consiglio di Stato, sentite le CRT, stabilisce la quota globale del contributo a carico dei comuni, in funzione dei loro interessi e della loro capacità finanziaria.

2 I comuni, coordinati dalle CRT, stabiliscono consensualmente il riparto interno della loro quota globale di partecipazione.

3 In caso di mancato accordo, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato in base ai vantaggi, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.

4 Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]

[1] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.

1 Le Commissioni regionali dei trasporti già costituite rimangono in funzione ai sensi della presente legge.

2 I Piani dei trasporti già adottati dal Consiglio di Stato costituiscono il PCT per il rispettivo comprensorio regionale.

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato di modifica di leggi, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [3]

Pubblicat a nel BU 1997 , 183.

[3] Entrata in vigore: 25 aprile 1997 - BU 1997, 183.

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