742.110
EV-StromVGRLA-LAEI
CH-TI
Art. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (RLA-LAEI) Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (RLA-LAEI)
Art. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (RLA-LAEI)
1 Il centro tecnico di competenza (CTC) è composto da 7 membri, così suddivisi
a. 1 rappresentante del Consiglio di Stato;
b. 1 rappresentante dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET);
c. 5 rappresentanti degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche, equamente suddivisi secondo le differenti tipologie di dimensione aziendale e la localizzazione geografica.
2 I membri del CTC sono nominati dal Consiglio di Stato, su proposta dell’AET e degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche per quanto riguarda i rispettivi rappresentanti.
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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (RLA-LAEI)
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