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Art. 9 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

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Art. 9 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

1 Per la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto del calore in reti di teleriscaldamento è accordato un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti.

2 Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.

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