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Art. 8 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

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Art. 8 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

1 Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento del calore ambiente (pompe di calore) è accordato un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti relativi all’impiantistica della centrale se

a) la potenza termica nominale dell’impianto è di almeno 200 kW th ;

b) l’impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.

2 Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.

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