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CH-TI
Art. 8 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento
Art. 8 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento
1 Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento del calore ambiente (pompe di calore) è accordato un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti relativi all’impiantistica della centrale se
a) la potenza termica nominale dell’impianto è di almeno 200 kW th ;
b) l’impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
2 Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.
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Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento
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