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Art. 7 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

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Art. 7 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

1 Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento energetico della biomassa (escluso il legno) è accordato un incentivo se

a) l’impianto tratta almeno 1'000 tonnellate di biomassa all’anno;

b) l’impianto è conforme al Piano di gestione dei rifiuti (PGR);

c) l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.

2 Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento della biomassa è accordato un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti, ritenuto un importo massimo di 100'000 franchi.

3 Il diritto all’incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il modulo di dichiarazione di fine lavori.

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