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Art. 6 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

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Art. 6 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

1 Per la realizzazione di impianti a cippato di legna è accordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni

a) l'impianto ha una potenza termica (al focolare) minima di 70 kW th ;

b) l’impianto è dotato di filtro per l’abbattimento di polveri fini;

c) l’impianto a legna copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;

d) il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente all’articolo 28 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);

e) l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.

2 Per la realizzazione di impianti che impiegano legname di scarto o di rifiuti di legname, con o senza cippato di legna ai sensi del capoverso 1, è accordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni

a) l'impianto ha una potenza termica minima di 500 kW th ;

b) l’impianto è dotato di filtri per l’abbattimento di polveri fini e di ossidi di azoto;

c) l’impianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;

d) il legname di scarto o i rifiuti di legname sono conformi alle categorie AI o AII della tabella della classificazione del legno usato secondo OPSR pubblicata dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati nel sito internet www.ti.ch/rifiuti;

e) il combustibile proviene dalla raccolta sul territorio ticinese;

f) l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.

3 Gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere progettati e corredati della documentazione necessaria conformemente a quanto indicato nel documento « Certificati richiesti per impianti a legna » pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi;

4 Per la realizzazione di impianti di cui ai capoversi 1 e 2 sono accordati gli incentivi seguenti, determinati sulla base della potenza nominale installata

a) per potenze fino a 200 kW th : fr. 10'000 + fr. 100/kW th ;

b) per potenze da 200 a 500 kW th : fr. 30'000 più fr. 1'000 per ogni kW th eccedente i 200 kW th ;

c) per potenze superiori a 500 kW th : fr. 100'000+ fr. 500/kW th .

5 Qualora gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 prevedano una produzione di energia elettrica accoppiata a quella del calore, è accordato un ulteriore incentivo pari a fr. 200/kW el .

6 Per la sostituzione di impianti di cui al capoverso 1 esistenti, ma tecnologicamente superati, è accordato un incentivo pari al 20% di quello definito dal capoverso 4.

7 Per gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 è corrisposto un contributo per i filtri per l’abbattimento delle polveri fini pari al 40% dell’investimento riconosciuto.

8 Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.

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