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Art. 5 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

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Art. 5 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

1 Per l’elaborazione di studi di fattibilità e progetti di massima per reti di teleriscaldamento è accordato un incentivo fino al 50% dei costi dello studio, ritenuto un massimo di 50'000 franchi. La SPAAS si riserva la facoltà di rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.

2 Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

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