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Art. 2 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

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Art. 2 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento

1 Le decisioni di concessione degli incentivi sino a 50’000 franchi competono alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). Per incentivi sino a 100'000 franchi e, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 6 di competenza della Sezione forestale (SF), le decisioni sono emanate dalla Divisione dell’ambiente mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.

2 In ogni caso la SPAAS rispettivamente la SF istruiscono la pratica, adottano i necessari provvedimenti istruttori ed eseguono i controlli.

3 Nell’applicazione del presente decreto esecutivo, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

4 Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo e statistico i dati tecnici degli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

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