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Art. 7 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti

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Art. 7 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti

1 Per l’acquisto di motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore, quadricicli leggeri a motore o tricicli a motore con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione di almeno 45 km/h è concesso un incentivo forfettario di 1’000 franchi. [6]

2 L’erogazione dell’incentivo di cui al capoverso 1 è vincolata all’acquisto del veicolo presso concessionari o rivenditori in Ticino. Fanno eccezione i veicoli che non dispongono di concessionari o rivenditori in Ticino. Sono esclusi veicoli acquistati al di fuori della Svizzera. [7]

3 L’incentivo di cui al capoverso 1 è concesso unicamente alla prima immatricolazione in Ticino di un veicolo mai immatricolato in precedenza, né in un altro cantone né all’estero. [8]

4 In deroga al capoverso 3 la SPAAS si riserva la f acol t à di concedere l’incen t ivo di cui al capoverso 1 per richieste inerenti motoveicoli, quadricicli o tricicli di dimostrazione di concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Veicoli di dimostrazione sono considerati tali solo se sono stati immatricolati da meno di un anno e se hanno meno di 2'000 km. [9]

5 Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d’incentivo ai sensi del presente articolo.

6 L’ottenimento dell’incentivo vincola il richiedente a mantenere il veicolo immatricolato a proprio nome per un periodo di almeno 12 mesi.

7 L'incentivo di cui al presente articolo non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8.

[6] Cpv. modificato dal DE 6.5.2026; in vigore dall’8.5.2026 - BU 2026, 145.

[7] Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[8] Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[9] Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

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