Art. 5 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti
Art. 5 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti
1 Per l’installazione di una stazione di ricarica senza gestione del carico per veicoli elettrici a domicilio o presso datori di lavoro è concesso un incentivo forfettario di
a) fr. 500.- per stazioni di ricarica monodirezionali (sia singole che doppie);
b) fr. 4'000.- per stazioni di ricarica bidirezionali.
2 L’incentivo di cui al capoverso 1 è concesso a datori di lavoro solo se la stazione di ricarica è destinata ad uso esclusivo del personale impiegato. [1]
3 La stazione di ricarica deve essere fissata in modo permanente al muro o su di un supporto dedicato. [2]
4 La stazione di ricarica deve avere una potenza nominale minima di 3.7 kW ed essere conforme al Modo 2, Modo 3 o al Modo 4 secondo il quaderno tecnico SIA 2060. [3]
5 L’allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d’arte da un installatore elettricista autorizzato e notificato al gestore di rete.
[1] Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
[2] Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.
[3] Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.