Art. 4 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti
Art. 4 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti
1 Il presente decreto esecutivo si applica unicamente per installazioni di ricarica ubicate in Canton Ticino e/o veicoli immatricolati con targhe ticinesi acquistati, da persone fisiche residenti in Ticino e da persone giuridiche con sede sociale in Ticino.
2 Per quanto concerne le definizioni tecniche contenute nel presente decreto esecutivo si fa riferimento al quaderno tecnico SIA 2060 “Infrastruttura per veicoli elettrici negli edifici”.
3 Per la definizione dei generi di veicolo fanno stato le denominazioni ufficiali emanate dalla Sezione della circolazione e indicate al punto 19 della licenza di circolazione.
4 I Comuni sono esclusi dagli incentivi ai sensi del presente decreto esecutivo.
5 L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi.
6 Gli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 sono concessi unicamente all’ottenimento di una targa definitiva. Sono pertanto esclusi veicoli con targhe temporanee.