Art. 3 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti
Art. 3 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti
1 Le richieste per l'ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo devono essere presentate alla SPAAS, complete di tutta la documentazione necessaria, mediante gli appositi moduli disponibili ne l sito internet www.ti.ch/incentivi. In particolare
a) le richieste per incentivi di cui all’articolo 5 vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo la data della fattura dell’installazione, allegandone i giustificativi;
b) le richieste per incentivi di cui all’articolo 6 soggiacciono alla concessione di una promessa di versamento e vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito formulario prima dell’esecuzione dei lavori, allegandone i giustificativi. La durata della promessa di incentivo è di 12 mesi, al termine dei quali dovranno essere trasmessi alla SPAAS i giustificativi dell’esecuzione per l’ottenimento dell’incentivo;
c) le richieste per incentivi di cui agli articoli 7 e 8 vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo l’immatricolazione del veicolo allegando copia della licenza di circolazione.
2 La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste d’incentivo, sono determinate dalla data di inoltro del modulo di richiesta.
3 L a SPAAS può in ogni tempo richiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure a terzi.