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Art. 7 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

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Art. 7 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

1 Per miglioramenti dell’isolamento termico di edifici esistenti è accordato un incentivo pari a fr. 60/m 2 per i singoli elementi costruttivi seguenti

a) tetto, a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m 2 K;

b) pareti verso l’esterno (facciate) e/o muri verso terra (interrati fino a 2 metri), a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m 2 K. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente U ≤ 0.25 W/m 2 K;

c) pavimenti verso l’esterno (intradosso) e/o pavimenti verso terra (interrati fino a 2 metri), a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m 2 K. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente U ≤ 0.25 W/m 2 K.

2 Le singole richieste di cui al capoverso 1 soggette ad incentivi a partire da 10'000 franchi devono essere corredate di un rapporto di consulenza CECE Plus, allestito e presentato prima dell’inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell’Ufficio federale dell’energia, pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dell’etichettatura CECE dell’edificio risanato.

3 In linea di principio, tutti i lavori possono essere eseguiti per conto proprio. La prestazione propria non può essere rivendicata e vengono pertanto riconosciuti tutti i m 2 fino all’importo massimo dei costi dei materiali.

4 Nel caso di un risanamento termico del tetto conformemente al capoverso 1 lettera a, combinato con un progetto di inverdimento dello stesso conformemente alla norma SIA 312:2013, è previsto un ulteriore incentivo di fr. 30/m 2 .

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