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Art. 5 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

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Art. 5 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

1 Se non specificato altrimenti, la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo. Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS. L’autorizzazione preventiva non conferisce comunque diritto alla concessione dell’incentivo.

2 A seguito di una richiesta motivata, la SPAAS può prorogare i termini di decadenza indicati negli articoli seguenti.

3 Gli incentivi previsti dagli articoli 7-13 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell’autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui all’articolo 11.

4 Il versamento dell’incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dei provvedimenti incentivati è confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'articolo 14, per i quali è necessario presentare unicamente il modulo di richiesta di incentivo.

5 Oggetti di proprietà della Confederazione o del Cantone non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo.

6 Gli edifici soggetti all’esenzione dalla tassa sul CO 2 non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 10 capoversi 2 e 4.

7 Per l’ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo deve essere raggiunto un ammontare minimo di incentivo di 1'000 franchi per ogni richiesta. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 14.

8 L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'articolo 7 capoverso 3 e agli articoli 10 e 14.

9 Una lista d’attesa può essere introdotta se sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità finanziaria non è sufficiente.

10 Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera. Eccezioni possono essere concesse laddove il quadro normativo o la disponibilità della tecnologia o delle risorse lo richiedano.

11 Gli oggetti e i provvedimenti al beneficio degli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi erogati dal decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024.

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