Art. 4 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia
Art. 4 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia
1 Le richieste per l'ottenimento degli incentivi devono essere presentate, complete di tutta la documentazione richiesta, mediante gli appositi moduli disponibili nel sito internet www.ti.ch/incentivi. In particolare
a) modulo di richiesta di incentivo (prima dell’inizio dei lavori);
b) modulo di dichiarazione di fine lavori.
2 Per gli incentivi di cui all’articolo 14 è necessario presentare unicamente il modulo di richiesta di incentivo.
3 L’incentivo è al beneficio del proprietario dell’opera oggetto di incentivo al momento dell’inoltro del modulo di dichiarazione di fine lavori; per gli incentivi di cui all’articolo 14, del proprietario al momento dell’inoltro del modulo di richiesta di incentivo.
4 La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro del modulo di richiesta di incentivo.
5 La SPAAS può in ogni tempo chiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure a terzi.