Art. 13 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia
Art. 13 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia
1 Per la sostituzione di una pompa di calore esistente (installata prima dell’anno 2000) usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua) è accordato un incentivo di 4'000 franchi.
2 Per l’incentivo di cui al capoverso 1 valgono le seguenti condizioni
a) per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kW th è richiesta la Certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);
b) per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kW th fino a 100 kW th è richiesto il Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Pompe termiche di Svizzera Energia;
c) per la posa di sonde geotermiche è necessario che l’impresa addetta alla trivellazione sia in possesso del Marchio di qualità per le imprese di trivellazione di sonde geotermiche.
3 Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui all'articolo 8.
4 Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.