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Art. 12 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

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Art. 12 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

1 Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) in edifici esistenti sono accordati i seguenti incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua) o con un impianto a pellet

a) pompa di calore aria/acqua: fr. 7'000 + fr. 180/kW th ;

b) pompa di calore acqua/acqua o salamoia/acqua: fr. 4'800 + fr. 360/kW th ;

c) impianto a pellet automatizzato inferiore a 20 kW th : fr. 7'000;

d) impianto a pellet automatizzato a partire da 20 kW th : fr. 360/kW th ;

e) stufa a pellet a carica manuale: fr. 3'000;

2 Per gli incentivi di cui al capoverso 1 valgono le seguenti condizioni

a) per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kW th è richiesta la certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);

b) per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kW th fino a 100 kW th è richiesto il Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione pompe termiche di Svizzera Energia;

c) per la posa di sonde geotermiche è necessario che l’impresa addetta alla trivellazione sia in possesso del Marchio di qualità per le imprese di trivellazione di sonde geotermiche;

d) gli impianti di riscaldamento a pellet devono essere progettati e corredati della documentazione necessaria conformemente a quanto indicato nel documento « Certificati richiesti per impianti a legna » pubblicato nell sito internet www.ti.ch/incentivi;

3 Qualora la conversione implicasse l’installazione, per la prima volta, di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all’interno dell’edificio è accordato un ulteriore incentivo di fr. 5'000 + fr. 100/kW th .

4 Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui all'articolo 8.

5 Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

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