Legislator Giurisprudenza & Legislazione
741.270 CH-TI

Art. 10 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

Apri la fonte ufficiale Atto completo (17 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 10 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

1 Per la realizzazione di studi di analisi energetica di grandi consumatori e piccole-medie imprese è accordato un incentivo pari al 50% del costo dello studio, ritenuto un importo massimo di 10'000 franchi. La SPAAS può rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto di analisi.

2 In alternativa all’incentivo di cui al capoverso 1 possono essere riconosciuti, fino ad un massimo di 10'000 franchi, i seguenti costi

a) costo del primo anno di adesione a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un’analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO 2 : Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) o Cleantech Agentur Schweiz (act);

b) l’ammontare del primo anno di prestazioni fornite da energo.

3 Per la sottoscrizione con la Confederazione di un accordo vincolante al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a, comportanti il rimborso della tassa sul CO 2 , è concesso un ulteriore incentivo di 5'000 franchi.

4 Per una consulenza riconosciuta da Reffnet.ch viene riconosciuto un incentivo pari al costo della consulenza, al netto di altri incentivi, fino ad un massimo di 10'000 franchi.

5 Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo non viene inoltrato alla SPAAS l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

← Art. 9 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia Art. 11 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →