Art. 7 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)
Art. 7 RFER
1 La Commissione consultiva (CC-FER) valuta
a) ogni richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all’attenzione dell’autorità decisionale;
b) l’attività dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla chiave di riparto;
c) gli studi e le ricerche. [9]
2 La CC-FER è un gremio composto di 9 membri, nel quale sono rappresentati
– l’UEn (un membro) e la SPAAS (un membro), con ruolo di coordinatori;
– l’Azienda Elettrica Ticinese AET (un membro);
– l’Associazione TicinoEnergia (un membro);
– l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito della SUPSI (un membro);
– l’Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri);
– i Comuni (due membri). [10]
3 La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno quattro volte l’anno.
4 Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
[9] Lett. modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
[10] Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407; precedenti modifiche: BU 2017, 417; BU 2019, 388.