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741.260 RFER CH-TI

Art. 7 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)

RFER
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Art. 7 RFER

1 La Commissione consultiva (CC-FER) valuta

a) ogni richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all’attenzione dell’autorità decisionale;

b) l’attività dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla chiave di riparto;

c) gli studi e le ricerche. [9]

2 La CC-FER è un gremio composto di 9 membri, nel quale sono rappresentati

– l’UEn (un membro) e la SPAAS (un membro), con ruolo di coordinatori;

– l’Azienda Elettrica Ticinese AET (un membro);

– l’Associazione TicinoEnergia (un membro);

– l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito della SUPSI (un membro);

– l’Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri);

– i Comuni (due membri). [10]

3 La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno quattro volte l’anno.

4 Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

[9] Lett. modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

[10] Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407; precedenti modifiche: BU 2017, 417; BU 2019, 388.

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