Art. 5 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)
Art. 5 RFER
[7] 1 La competenza per la gestione delle richieste di remunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC-TI) è dell’Ufficio dell’energia (UEn).
1bis La competenza per la concessione dei contributi unici per impianti è
– dell’UEn sino a fr. 50’000.–
– della Divisione delle risorse (DR) sino a fr. 100’000.–
– del Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100’000.–.
2 La competenza per la concessione dei finanziamenti per progetti di ricerca e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è
– della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) sino a fr. 50’000.–
– della Divisione dell’ambiente (DA) sino a fr. 100’000.–
– del Consiglio di Stato per gli importi superiori ai fr. 100’000.–.
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4 L’autorità competente emana la decisione di concessione del contributo unico entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.
[7] Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2016, 175; BU 2017, 417.