Art. 4 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)
Art. 4 RFER
1 I fondi a disposizione del FER derivanti dall’introito del supplemento di prelievo sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 3 LEn sono destinati al finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave di riparto
(K1*kWhi + K2*popi + K3*mqi + K4*edii) / (K1*kWhtot + K2*poptot + K3*mqtot + K4*editot)
dove
– K1 = 1; K2 = 5’000; K3 = 10; K4 = 20’000;
– kWh è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze superiori ai 0.5 GWh in kWh (art. 2 cpv. 2);
– pop è la popolazione residente permanente;
– mq è la superficie edificabile in metri quadrati;
– edi è il numero di edifici;
– i è il valore corrispondente del comune considerato;
– tot è il valore cantonale totale. [5]
2 I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall’Ufficio dell’energia, dall’Ufficio cantonale di statistica e dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari. [6]
3 La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza.
[5] Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.
[6] Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.