Legislator Giurisprudenza & Legislazione
741.260 RFER CH-TI

Art. 4 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)

RFER
Apri la fonte ufficiale Atto completo (36 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 RFER

1 I fondi a disposizione del FER derivanti dall’introito del supplemento di prelievo sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 3 LEn sono destinati al finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave di riparto

(K1*kWhi + K2*popi + K3*mqi + K4*edii) / (K1*kWhtot + K2*poptot + K3*mqtot + K4*editot)

dove

– K1 = 1; K2 = 5’000; K3 = 10; K4 = 20’000;

– kWh è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze superiori ai 0.5 GWh in kWh (art. 2 cpv. 2);

– pop è la popolazione residente permanente;

– mq è la superficie edificabile in metri quadrati;

– edi è il numero di edifici;

– i è il valore corrispondente del comune considerato;

– tot è il valore cantonale totale. [5]

2 I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall’Ufficio dell’energia, dall’Ufficio cantonale di statistica e dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari. [6]

3 La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza.

[5] Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

[6] Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

← Art. 3 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) Art. 5 RFER →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →