Art. 32 RFER Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)
Art. 32 RFER
[61] 1 I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 10 passeranno automaticamente al contributo unico secondo le disposizioni presenti nel capitolo quinto.
2 I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 11 passeranno automaticamente al contributo unico secondo le disposizioni presenti nell’art. 25 cpv. 2 al netto di eventuali contributi già versati.
3 Gli impianti che hanno ricevuto una decisione preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020 ma che non sono ancora stati accettati definitivamente nel programma cantonale, potranno ricevere la RIC-TI unicamente se la potenza del generatore elettrico è inferiore o uguale a 100 kVA.
[61] Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017, 417.